A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di assolvimento IVA, introdotte dalla Legge di stabilità 2015 – in particolar modo quelle relative alla scissione dei pagamenti (c.d. split payment) – le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l’importo IVA addebitato dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile. Tale regola vale solo per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015.

Per le fatture antecedenti tale data, anche se pagate successivamente, al fornitore verrà erogato l'intero importo comprensivo dell'IVA (senza distinzioni tra fatture con IVA ad esigibilità differita o immediata).

Per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015, quindi, sarà necessario per il fornitore indicare sia la base imponibile sia l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972), che verrà versata direttamente all'Erario.