Liste di attesa sanitarie - Pagamento del ticket in caso di mancata presentazione a visite o esami.

La normativa Regionale, ai sensi del Decreto Direzione Generale di Area Salute e Servizi sociali n. 2158/2025 del 24.03.2025 "Approvazione metodologia di recall e di pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo previsto dall'art. 3, comma 7 del DL 73/2024" in ottemperanza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124/2025 del 13.03.2025 Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107 contenenti "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie adempimenti conseguenti", stabilisce che la prestazione non effettuata e non disdetta nei due giorni lavorativi antecedenti all'erogazione, è soggetta al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo (c.d. ticket ) a titolo sanzionatorio.

Queste norme sono state introdotte per sensibilizzare i cittadini sulla rilevanza del rispetto degli appuntamenti sanitari ed al fine di ridurre il fenomeno delle prenotazioni non rispettate, che rappresentano una delle cause dell'allungamento delle liste d'attesa.

Per tale motivo, anche i cittadini esenti sono tenuti a corrispondere l'importo della quota ordinaria a titolo di sanzione, per la prestazione prenotata e non disdetta tempestivamente, analogamente agli assistiti non esenti.

Sono esonerati dal pagamento della sanzione, coloro che esibiscono idonea documentazione comprovante i casi di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta e disdetta tempestiva (si veda modulistica presente di seguito).