Esenzione per reddito

  • I bambini che non abbiano superato i 6 anni di età e gli anziani che abbiano superato i 65 anni di età con un reddito familiare non superiore a euro 36151.98 lordi. (Alla formazione del reddito concorrono sempre i coniugi non legalmente ed effettivamente separati e gli eventuali familiari a carico. Il "carico familare" non è riferito alla composizione anagrafica del nucleo, bensì al carico fiscale. Il reddito è da considerarsi al lordo degli oneri deducibili.)
  • I disoccupati appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a euro 8263.31, euro 11362.05 in presenza del coniuge e incremento di euro 516.46 per ogni figlio a carico. Per disoccupato si intende colui che ha perso un'occupazione precedente ed alla ricerca di altra occupazione, fino al momento in cui non riprende l'attività lavorativa. L'esenzione vale anche per i familiari a carico. (Alla formazione del reddito concorrono sempre i coniugi non legamente ed effettivamente separati e gli eventuali familiari a carico. Il "carico familare" non è riferito alla composizione anagrafica del nucleo, bensì al carico fiscale. Il reddito è da considerarsi al lordo degli oneri deducibili.)
  • I titolari di pensione minima e di età superiore a 60 anni ed inferiore a 65, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a euro 8263.31, euro 11362.05 in presenza del coniuge e incrementato di euro 516.46 per ogni figlio a carico. L'esenzione vale anche per i familiari a carico. (Alla formazione del reddito concorrono sempre i coniugi non legalmente ed effettivamente separati e gli eventuali familiari a carico. Il "carico familare" non è riferito alla composizione anagrafica del nucleo, bensì al carico fiscale. Il reddito è da considerarsi al lordo degli oneri deducibili.)
  • I titolari di pensioni sociali. L'esenzione vale anche per i familiari a carico.

Per tutti questi casi l'interessato (o suo familiare) deve dichiarare sul retro della ricetta la condizione dell'esenzione.

Esenzione totale per patologia o invalidità

  • Hanno diritto a tale tipo di esenzione gli invalidi di guerra con pensione diretta vitalizia (dalla 1° alla V° Cat.), invalidi per servizio (1° Cat.), invalidi civili al 100%, grandi invalidi per lavoro al 100% ed alcuni pazienti affetti dalle patologie elencate dal Decreto Ministeriale.

Esenzione parziale per patologia o invalidità

Sono esentati parzialmente, solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante, le seguenti categorie:

  • Invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3
  • Invalidi di guerra dalla 6° alla 8° categoria
  • Invalidi per servizio dalla 6° alla 8° categoria
  • Invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 67% e Superiore al 67%
  • Pazienti affetti dalle patologie di cui ai DD.MM. 329/99 e 279/01
  • Ciechi non assoluti e sordomuti
  • Pazienti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somminstrazione di emoderivati.

Idoneità sportiva

Sono gratuiti gli accertamenti sanitari di idoneità per i giovani che si avviano all'attività sportiva agonistica in società dilettantistiche.

Prevenzione

Dal 1° gennaio 2001 sono escluse dalla partecipazione al costo le sottoindicate prestazioni specialistiche finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma mammario e delle precancerosi del colon retto:

  • Pap test, ogni 3 anni, a favore delle donne in età compresa tra i 25 ed i 65 anni
  • Mammografie, ogni 2 anni, a favore delle donne in età compresa tra i 45 ed i 69 anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda
  • Colonscopia, ogni 5 anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni e della popolazione a rischio, individuata secondo criteri determinati con D.M.S.